Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte
Con il commento dell’Avv. Gianluigi Ceruti (Studio Legale Ceruti) Greenews.info inaugura una serie di interventi di taglio giuridico da parte di esperti di diritto ambientale. In questa prima puntata viene esaminata un’importante sentenza del TAR Piemonte: il cittadino ha diritto di sapere puntualmente dalle amministrazioni pubbliche perché le sue osservazioni non sono state accolte. La partecipazione del cittadino e dei comitati ai procedimenti amministrativi, con memorie e documenti, trova dunque ampia applicazione nelle valutazioni ambientali e nelle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
La sentenza n. 718/2011 del TAR Piemonte (Dott. Franco Bianchi, presidente, Dott. Ariberto Sabino Limongelli, estensore), pubblicata in questi ultimi giorni è una decisione che vorremmo definire esemplare perché pienamente rispettosa della funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la presentazione di osservazioni che, nel caso di mancato recepimento, debbono essere motivatamente controdedotte, nel provvedimento finale, dalla pubblica amministrazione procedente.
La sentenza in argomento si riferisce al caso di un cittadino che, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’avvio di un procedimento amministrativo in materia di rideterminazione di un contributo, aveva prodotto osservazioni che non erano state valutate dal Ministero stesso.
Nel ricorso al TAR Piemonte l’interessato aveva chiesto l’annullamento del provvedimento finale – dichiarato poi dai giudici amministrativi- per violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990, norma in virtù della quale hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti – che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare (ove pertinenti all’oggetto del procedimento amministrativo) – i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che, per legge, debbono intervenirvi e ancora i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Nell’accogliere il ricorso la pronuncia del TAR ha annullato il provvedimento riconoscendolo illegittimo. Correttamente la sentenza rileva che “la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all’azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico. E se ciò non comporta che l’amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l’amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (Consiglio Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280)”.
La possibilità di presentare osservazioni è prevista soprattutto nelle materie ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica: così, ad esempio, nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di formazione degli strumenti urbanistici.
Questa decisione del TAR Piemonte assume significativa rilevanza perché la partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione –principalmente con la presentazione di osservazioni, memorie scritte in genere e documenti – è uno dei pochi momenti in cui il cittadino può contribuire all’attività amministrativa.
Che la pubblica amministrazione debba valutare le osservazioni del cittadino e spiegare puntualmente – seppure
sinteticamente – le ragioni del loro mancato accoglimento, è un’esigenza fondamentale di civiltà giuridica e di democrazia, non essendo sufficiente, né giuridicamente accettabile, che la risposta negativa alle osservazioni del privato si possa desumere solo indirettamente dal contesto del provvedimento finale, come alcune pronunce ancora ritengono.
Ogni decisione della giustizia amministrativa che si muova nella direzione della recente sentenza del TAR Piemonte rappresenta perciò una concreta, compiuta attuazione dello Stato di diritto e si colloca nel solco della Costituzione, la legge delle leggi che risveglia sempre più le coscienze degli italiani.
Gianluigi Ceruti *
* Avvocato esperto in diritto ambientale e in diritto urbanistico
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