Sacchetti in plastica, Legambiente: ancora molti i casi di irregolarità
Su 37 sacchetti per la spesa prelevati presso diversi punti vendita della grande distribuzione organizzata in sette regioni, ben 20, pari al 54% del totale, sono risultati non conformi alla legge che ha messo al bando gli shopper non compostabili. È questo il risultato della campagna di monitoraggio organizzata da Legambiente, grazie al lavoro dei suoi circoli locali e comitati regionali, effettuata tra la fine di novembre 2014 e le vacanze natalizie per valutare il rispetto della legge, ormai in vigore da anni, che ha permesso all’Italia di mettere al bando i sacchetti di plastica che purtroppo però continuano ad essere ancora molto diffusi.
Sono 5 le regioni dove sono stati prelevati i sacchetti non conformi alla legge: Campania (7 sacchetti), Basilicata (6), Puglia (3), Calabria (3) e Lazio (1). I sacchetti prelevati in Lombardia e Veneto invece sono risultati regolari. A livello provinciale la situazione è la seguente: Potenza (6 sacchetti fuori legge), Avellino, Bari e Napoli (3), Vibo Valentia (2), Benevento, Catanzaro e Roma (1). Suddividendo i 20 casi di sacchetti fuori legge per punti vendita delle aziende della Grande Distribuzione, si ottiene questa classifica: Sigma (5 sacchetti non conformi), A&O (3), Crai, Eurospin e Sisa (2), Conad, Despar/Eurospar, Eurocisette, Imagross, M.A. Supermercati/Gros, Maxisidis/Intersidis (1).
“Siamo di fronte ad un diffusa situazione di illegalità nel settore delle buste per l’asporto delle merci, e questo è evidente nonostante abbiamo evitato di fare verifiche sui tanti piccoli negozi commerciali e sui mercati rionali, dove la situazione è visibilmente ancor più grave, anche a causa di una azione capillare da parte di alcuni distributori che vendono, anche online, sacchetti palesemente fuori legge”, spiega il vicepresidente di Legambiente Stefano Ciafani. “Il bando sui sacchetti di plastica è in vigore da anni, la norma è molto chiara e le multe previste dallo scorso mese di agosto sono salate. È arrivato il momento di far rispettare una legge che permette di ridurre l’inquinamento da plastica, di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, promuovendo la riconversione industriale verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili, come già avvenuto, ad esempio, nel polo industriale di Porto Torres. Certo, anche le forze dell’ordine e la magistratura dovranno attivarsi per fermare questa diffusa situazione di illegalità”.
Ma quali caratteristiche deve avere un sacchetto conforme alla legge? I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, devono avere la scritta “biodegradabile e compostabile”; la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002”; il marchio di un ente certificatore che tutela il consumatore come soggetto terzo (Cic, Vincotte e Din Certco sono i più diffusi).
Tutti i sacchetti che non riportano queste specifiche danno un’informazione sbagliata e non sono conformi alla legge. In questa categoria, facilmente si trovano frasi o sigle non conformi come sacchetti in polietilene (la plastica tradizionale) – la scritta biodegradabile, la scritta biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855, la presenza di questi simboli: Polietilene ad alta densità, Polietilene a bassa densità, Polietilene.
Il sacchetto compostabile rispetta la norma europea UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”, che definisce le caratteristiche degli imballaggi compostabili o dei materiali che possono essere definiti tali, quindi che possono essere riciclati attraverso il recupero organico (compostaggio e digestione anaerobica).
Un materiale plastico per essere definito compostabile deve rispettare le caratteristiche di biodegradabilità (capacità del materiale di essere convertito in anidride carbonica (CO2), grazie all’azione di microrganismi, pari al 90% del totale da raggiungere entro 6 mesi (180 giorni); disintegrabilità (frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale); la frazione visibile deve essere inferiore al 10% della massa iniziale; assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio; assenza di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost finale.
La messa la bando della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e non compostabili venne approvata nel dicembre del 2006 a seguito di un emendamento dell’allora senatore Francesco Ferrante alla legge finanziaria 2007 (n. 296/2006). Alla legge finanziaria 2007 sono seguite diverse norme, la principale delle quali (decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012, convertito nella legge n. 28 del 24 marzo 2012) ha ulteriormente definito i dettagli del bando. Gli unici sacchetti commercializzabili secondo l’art. 2 della legge n. 28 del 2012 sono: Sacchi compostabili monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati; Sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; Sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
Inoltre, per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate i sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% per quelli ad uso alimentare e di almeno il 10% per gli altri usi (art. 2, comma 3 della Legge n. 28/2012). La proposta di direttiva europea definita nella primavera del 2014, alla fine della scorsa legislatura europea, ha fatto proprio l’impianto della normativa italiana.
Per chi commercializza sacchetti non conformi o false “buste-bio”, dal 21 agosto del 2014, le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai 2.500 € ai 25.000 €. La multa può essere aumentata fino al quadruplo del massimo (quindi 100.000 €), se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore (art. 4, legge 28/2012).