Braccio di ferro tra Parco del Cilento e associazioni ambientaliste sulle autorizzazioni paesaggistiche
L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con la delibera n.2 del 23 ottobre scorso ha proposto una modifica all’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, che definisce termini e modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
La delibera del Parco propone di inserire nell’art. 146 la seguente norma: “nelle aree naturali protette di rilievo nazionale, di cui alla legge 394/91, in vigenza del piano del parco, le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dall’Ente Parco, unitamente al provvedimento di nulla osta di cui all’art. 13 della L.n. 394/91″. In pratica l’autorizzazione paesaggistica sarebbe rilasciata dall’Ente Parco attraverso il proprio nulla osta, esautorando il ruolo delle Soprintendenze, che in base alla norma attuale devono esprimere un parere vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a specifica tutela paesaggistica.
Otto associazioni ambientaliste (CTS, FAI, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Pronatura, Touring Club Italiano e WWF Italia) si sono mobilitate e sono contrarie a questa proposta perché il risultato, dicono, sarebbe essenzialmente “un indebolimento delle procedure di verifica dei possibili impatti di progetti ed opere su beni ed aree di elevato valore culturale e paesaggistico”, in relazione anche alla debolezza delle strutture tecniche degli Enti Parco privi di personale con competenze specifiche in materia di beni culturali e paesaggio.
Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, precisano gli oppositori del provvedimento, “esula inoltre dalle finalità istituzionali e dalle competenze tecnico-scientifiche degli Enti Parco. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Il cambiamento del soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni non farebbe venir meno la necessità di valutare, con specifiche analisi tecnico-discrezionali, la compatibilità paesaggistica degli interventi”.
Dal canto suo l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano motiva la sua proposta con “la necessaria semplificazione delle procedure burocratiche“. Ma, rispondono le associazioni, “la prevista riduzione della produzione documentale contrasterebbe con le disposizioni del DPCM 12.12.2005 che, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha definito analiticamente gli elaborati necessari per le verifiche inerenti la tutela del paesaggio”.
Per gli ambientalisti questa proposta di modifica del Codice dei beni culturali è “l’ennesimo esempio del tentativo di modificare le norme quadro ambientali attraverso provvedimenti estemporanei che rispondono esclusivamente ad interessi particolari, nel caso specifico un maggiore potere discrezionale dell’Ente Parco, e indirettamente dei Comuni, sottraendo alle Soprintendenze la possibilità d’intervento anche attraverso il parere obbligatorio sulle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelat”i. Le otto Associazioni ritengono che su questi temi qualsiasi proposta di modifica della normativa attuale debba essere valutata nell’ambito delle riforme organiche del Codice dei Beni Culturali e della Legge Quadro sulle aree naturali protette, già in atto, potenziando semmai le funzioni relative alla gestione dei valori naturalistici e di promozione culturale ed economica dei territori di competenza degli Enti parco nazionali, in pieno coordinamento con le Soprintendenze di Stato e in coerenza con le finalità ed ambiti della Legge 394/91 come indicato dall’art.1: “La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese“.