Decreto “spalma-incentivi”: il rischio dei maxi-contenziosi sulla retroattività
Per i tanti nomi del Decreto Legge 91 – ambiente, competitività, spalma incentivi, taglia bollette – verrebbe quasi da citare Pirandello (uno, nessuno, centomila…) e in effetti tante ed eterogenee sono le materie trattate e gli argomenti contenuti. Tra i più controversi e contestati vi è la cosiddetta spalmatura degli incentivi alle rinnovabili, o meglio al fotovoltaico, contenuta all’articolo 26.
Quest’ultimo rappresenterebbe l’apice di una serie di invertenti che il Governo ha posto (o porrà) in essere per mantenere la promessa del presidente del Consiglio Matteo Renzi di ridurre del 10% il costo dell’energia per le piccole e medie imprese. Ad essere precisi, già oggi, si potrebbe dire che la promessa non è stata mantenuta perché per l’effettività dello sconto era stata prevista la data del primo maggio.
Ma al di là dei tempi, in cosa dovrebbe consistere questo “sacrificio di pochi” che dovrebbe corrispondere ad un (piccolo) “beneficio per molti”? Oltre al taglio agli incentivi per le rinnovabili sono previsti, sempre nel decreto 91 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno scorso), la rimodulazione della tariffa speciale per le Ferrovie dello Stato, l’eliminazione del corrispettivo tariffario per lo sconto ai dipendenti elettrici, la revisione delle agevolazioni concesse alle imprese elettriche delle isole minori.
Tutti i soggetti interessati hanno, come prevedibile, protestato; ed è immaginabile che molto si daranno da fare per far valere le loro ragioni in Parlamento durante la conversione in legge del decreto. Nel caso dei proprietari degli impianti fotovoltaici, poi, più che di proteste si può parlare di una battaglia senza quartiere. La misura è limitata, in realtà, agli impianti da più di 200 kW, impianti di grandi dimensioni, dunque, che nulla hanno a che fare con i tetti delle abitazioni o con soggetti non professionali. Si tratta cioè, come rilevato su lavoce.info, di 12.211 impianti sui 550.404 totali, ma che tuttavia da soli coprono oltre il 60% dei 17,6 GW totali di potenza installata.
Il problema (o quello che costituirà certamente un problema nel prossimo futuro), è che l’articolo 26 del decreto 91 è senza ombra di dubbio una norma a carattere retroattivo: infatti colpisce retroattivamente coloro che hanno investito e sono già beneficiari degli incentivi. Va, in sostanza, a modificare posizioni giuridiche già consolidatesi e sulle quali non vi sono margini di contrattazione o discussione. E se è vero che solo per le norme penali il principio di irretroattività è sancito nella Costituzione, ciò non significa che nel diritto civile sia possibile cambiare in corsa le regole del gioco. La Corte Costituzionale ha già stabilito in passato che il Legislatore deve comunque, anche nei casi di norme interpretative retroattive, rispettare i principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto.
Sotto questo punto di vista, l’art. 26 non costituisce, per altro, nemmeno una norma di carattere interpretativo: è una modifica unilaterale di condizioni economiche sulla base delle quali sono stati pensati e prodotti investimenti e lavoro. Una norma di questo genere contrasta non solo con la necessità di certezza dell’ordinamento giuridico ma anche con i limiti costituzionali alla retroattività delle leggi ed il principio – riconducibile agli articoli 3 e 41 della Costituzione – di tutela di un affidamento legittimamente sorto. Come ha già rilevato Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale.
I rischi di contenzioso per lo Stato sono dunque dietro l’angolo, insieme ai dubbi sulla portata finanziaria dell’accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia della Cassa Depositi e Prestiti o dello Stato, che sono stati sollevati dal servizio Bilancio del Senato e dalla Commissione Bilancio del Senato.
Mentre, per fare un esempio del contraccolpo sulla reputazione dell’Italia nei confronti degli investitori esteri, si potrebbe citare la lettera dell’ambasciatore inglese Christopher Prentice inviata al presidente della Commissione Industria del Senato Massimo Mucchetti, e in copia ai ministeri dello Sviluppo Economico e del Tesoro. L’ambasciatore ricorda che larga parte degli impianti fotovoltaici in Italia è di proprietà di investitori esteri provenienti dal Regno Unito e che una misura retroattiva come lo spalma-incentivi rischia di avere conseguenze negative per l’Italia come destinazione di investimenti esteri.
A tal proposito, peraltro, è utile ricordare, che proprio la High Court, la Corte suprema del Regno Unito, il 9 luglio scorso, ha disposto che siano risarciti alcuni titolari di impianti fotovoltaici colpiti dal taglio delle tariffe disposto nel 2011 dal Governo proprio perché giudicato retroattivo. Come pure aveva già fatto, sempre sulla stessa norma, la Corte d’Appello nel 2012.
Del supercontenzioso, poi, si sono già avute le prime, pesanti, avvisaglie. Quasi un centinaio di investitori stranieri ha già avviato la prima fase della procedura arbitrale prevista dal Trattato Internazionale della Carta dell’Energia. Proprio perché l’Italia violerebbe il principio di stabilità dei meccanismi di incentivazione e di non discriminazione. Non tutti gli impianti, infatti, si trovano nella stessa situazione e la suddivisione per anno di entrata in esercizio non tiene conto dei vari regimi di incentivazione che si sono succeduti anche più volte nello stesso anno come nel caso del 2011, quando si sono succeduti: il terzo conto energia per gli impianti entrati in esercizio fino al maggio 2011, il secondo conto per impianti entrati in esercizio entro giugno 2011, il regime transitorio del quarto conto energia per impianti entrati in esercizio entro agosto 2011 e poi il regime ordinario del quarto conto energia. Ed altri cinquanta investitori hanno già fatto ricorso alla Commissione Europea per violazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Ci sono dunque tutti gli estremi per chiedersi se il gioco valga candela; sempre che il testo del decreto rimanga tale anche nella Legge di conversione. Ma anche se così non fosse, buona parte del danno reputazionale del Paese ormai è fatta.
Mariagrazia Chianura* e Antonio Sileo**
*Avvocato
** Ricercatore IEFE-Bocconi (@ilFrancotirator)