Cos’è un bosco? La nuova definizione che “semplifica” il taglio degli alberi
In linea generale può essere considerato bosco “un terreno coperto di alberi d’alto fusto sotto i quali si sviluppano anche arbusti e piante erbacee”. A livello giuridico esiste invece una definizione che elenca le aree che rientrano nei vincoli previsti dalla normativa forestale. Nel 2012 il Decreto Semplificazioni (art. 26) ha modificato la definizione di bosco escludendo alcune tipologie di aree. Tra le aree escluse ci sono tutte quelle zone che sono state oggetto di riforestazione attraverso i fondi previsti dalle misure agroambientali delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea.
La modifica fu accolta con “estremo favore” da Coldiretti: «L’introduzione della norma risolve in questo modo l’annoso problema legato al fatto che fino a prima dell’entrata in vigore di tali regole gli impianti di arboricoltura da legno, ricadendo nella definizione di bosco, rientravano nel regime vincolistico che la legislazione ambientale riserva ai boschi e ciò comportava notevoli limitazioni per quanto riguardava l’esercizio da parte dell’agricoltore, ad esempio, del taglio colturale sottoposto a regime autorizzativo, creando così una situazione incompatibile con la gestione economica di tali superfici e che ha sempre limitato l’impatto positivo di tale tipologia di investimento nel contesto del sistema legno nazionale».
Non è dello stesso avviso WWF Italia che vede in quella norma un modo per snellire le procedure al fine di favorire la creazione di filiere del legno a scopo energetico. «La finalità principale – ha dichiarato Franco Ferroni, Responsabile Policy Biodiversità, Aree protette e Agricoltura del WWF Italia – è svincolare queste aree per renderle produttive soprattutto nella prospettiva dell’avvio delle filiere legno-energie su cui si sta puntando molto soprattutto in vista del prossimo periodo di programmazione delle risorse comunitarie (2014-2020). Nei prossimi anni, infatti, l’energia da fonti rinnovabili che riceverà la quantità più consistente di sussidi sarà quella derivante dal legno. Questa modifica della normativa forestale è di fatto finalizzata a semplificare e ridurre il sistema dei vincoli e delle procedure amministrative a cui dovrebbe adeguarsi chi decide di sviluppare una filiera legno con finalità energetica (es. pellet e cippato destinato alla produzione di energie da biomasse)».
Ma quali sono le dimensioni di queste aree? «Di quanta superficie si tratti – ha sottolineato Franco Ferroni – è difficile dirlo. Il decreto non dà un riferimento esplicito. Sostanzialmente dice che non sono più classificate “bosco” quelle aree che sono state oggetto di interventi di riforestazione ma non dà un anno preciso di riferimento. E potrebbe essere una qualsiasi area entrata all’interno delle misure comunitarie negli ultimi 20 anni».
Occorre ricordare che la gestione forestale non è una materia di carattere esclusivo dello Stato, ma viene gestita con le Regioni. Di conseguenza le Regioni stanno adeguando la normativa a quella statale. Il decreto tuttavia non stabiliva un termine entro il quale adeguarsi e lascia alle Regioni massima libertà e autonomia. Ad avere già adeguato la propria normativa c’è la Regione Piemonte. Anche in questo caso non sono mancate le perplessità sulla norma. Quando era ancora in fase di discussione, il Corpo Forestale dello Stato aveva presentato le proprie osservazioni alla proposta piemontese e aveva sottolineato che «la definizione nazionale di bosco vale solo se le Regioni non hanno legiferato in maniera autonoma. Avendolo invece la Regione Piemonte effettuato (grazie all’art. 3 della Legge regionale 4/2009), non c’è obbligo di recepimento delle novità introdotte nella norma nazionale». Per quanto riguarda i rimboschimenti finanziati attraverso contributi europei, sottolinea il Corpo Forestale dello Stato, «la Regione Piemonte aveva nei bandi chiaramente definito come impianti destinati a formare boschi non reversibili, per distinguerli da altri reversibili a compimento del programma finanziato. Inoltre l’art. 4 della L.r. 4/2009 già dà la definizione di arboricoltura da legno, escludendola dalla definizione di bosco. Il comma quindi introduce confusione in una normativa piemontese che, allo stato dei fatti, è ben chiara e di facile applicazione».
Nononostante le osservazioni, sulla definizione di bosco la Regione Piemonte ha tirato dritto. Secondo il WWF Piemonte, che riprende le osservazioni del Corpo Forestale dello Stato, in questo modo si mette a rischio il 50% dei boschi piemontesi. La norma approvata il 12 agosto 2013, seguendo la norma nazionale, ha escluso dalla definizione di bosco anche “i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e i “terrazzamenti”. Nel primo caso, come hanno denunciato gli ambientalisti, preoccupano le dimensioni delle aree che non verrebbero più comprese nella definizione di bosco. Nelle sue osservazioni il Corpo Forestale dello Stato aveva precisato che «metà dell’attuale superficie forestale piemontese si è accresciuta su ex coltivi o pascoli, e quindi potenzialmente è a rischio di essere abbattuta senza formalità quasi la metà dei boschi piemontesi». Nel secondo caso, preoccupano invece le conseguenze che il taglio degli alberi può avere in termini di dissesto idrogeologico: «Moltissimi terrazzamenti – sottolinea WWF Piemonte – sono stati realizzati per stabilizzare i versanti, e la successiva colonizzazione da parte del bosco li ha resi ancora più efficaci contro frane e smottamenti. Quando queste aree saranno disboscate non ci sarà più alcuna copertura forestale a impedire alla pioggia battente di scavare il terreno instabile, e a frenare il ruscellamento, con conseguenze facilmente immaginabili».
Giuseppe Iasparra