Legge di Stabilità 2016: le novità per la montagna
La legge di stabilità 2016, che si appresta ad essere votata dal Parlamento nella sua stesura uscita dalla Commissione Bilancio della Camera, porta novità importanti per le aree montane, segnando un risultato, per certi versi, storico: il rifinanziamento del Fondo Nazionale della Montagna. Previsto dalla legge 97 del 31 gennaio 1994, era dal dicembre 2009 che il Parlamento azzerava sistematicamente, ogni anno, nella legge di stabilità il capitolo dedicato alla montagna. Il ”ritorno” del Fondo era infatti da molti considerato impossibile.
15 milioni di dotazione in tre anni, certo non una grande somma, ma di indubbio significato e che, secondo alcuni docenti dell’Università della Montagna, potrebbe segnare la nascita di una nuova stagione per le politiche della montagna dopo anni di ingiusti e ingiustificabili attacchi. Soprattutto se abbinato al secondo provvedimento varato sempre dalla Commissione Bilancio, ovvero l’incremento di 10 milioni per il fondo a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne (che al 90% interessa la montagna), portato complessivamente a 190 milioni.
In più, novità importante per gli appassionati del turismo montano, visto che la legge di stabilità 2016 stabilizza il sostegno finanziario al CAI, rendendo permanente un contributo di 1 milione di euro l’anno al Club Alpino Italiano. Inoltre, una misura della legge mette al riparo i comuni montani e i consorzi BIM dalle conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale che abrogando la proroga delle grandi concessioni idroelettriche stabilite nel 2010 dal governo Berlusconi apriva la porta al rischio di importanti rimborsi fiscali che avrebbe causato pesanti ripercussioni in molti enti montani, rimborsi che ora vengono posti in capo allo Stato. Spazio, infine, anche per una misura importante per l’economia montana di numerose zone, ovvero l’esenzione dall’imposta erariale delle cooperative di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.
In particolare, l’emendamento approvato dei deputati Albert Plangger, Manfred Schullian, Renate Gebhard, Mauro Ottobre, Rudy Marguerettaz ed Enrico Borghi, stabilisce che l’articolo 52, comma 3, lettera b del d.lgvo 26 ottobre 1995, n° 504, si applichi anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Per completare il quadro del “pacchetto montagna” va infine ricordato un ulteriore provvedimento, di natura amministrativa, varato nei giorni scorsi dal Ministero delle Infrastrutture che, dando attuazione ai contenuti di alcuni provvedimenti già varati dal Parlamento, ha disposto la fine del concetto di “vita tecnica” degli impianti a fune e di arroccamento, stabilendo che i medesimi non avranno più vita tecnica di soli 15 anni ma dovranno essere sottoposti a procedure di verifica e di sicurezza periodiche senza che ciò comporti lo smantellamento e il rifacimento degli impianti ogni tre lustri.